L’articolo 2120 del codice civile prevede che alla fine di ogni anno la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata. A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,500000.
(Il Sole 24 Ore, 15 gennaio 2015, pag. 41)