L’INPS, con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, ha fornito un riepilogo delle disposizioni vigenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per l’anno 2023.
Nella propria circolare, l’ente ripercorre la normativa attinente ai principali strumenti di integrazione salariale per ciascun settore, a partire da quanto previsto da parte della Legge n. 197/2022 (di seguito, “Legge di bilancio 2023”).
La Legge di bilancio 2023 ha previsto diverse novità in materia di ammortizzatori sociali previsti per il 2023; l’INPS con la già citata circolare ne definisce i dettagli. In particolare, viene descritto quanto segue:
La circolare ha poi effettuato una ricognizione degli strumenti di integrazione salariale ad oggi vigenti, oltre che delle disposizioni in materia di sostegno al reddito e alle famiglie.
Si riporta, di seguito, una sintesi dei contenuti principali illustrati dalla circolare in argomento.
Per i lavoratori di aziende operanti in aree con crisi industriale complessa è previsto l’incremento del finanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, istituito dalla legge n. 2/2009, pari a 250 milioni di Euro, a decorrere dall’anno 2023.
Vengono, inoltre, previste risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità in deroga), in favore dei lavoratori dipendenti.
Le risorse saranno ripartite tra le Regioni, tramite un decreto interministeriale, di concerto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e Finanza.
Viene rifinanziato il trattamento dal Fondo sociale per occupazione e formazione, erogato secondo le istruzioni rese note con il messaggio INPS n.1495 del 4 aprile 2022. L’ indennità erogata è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente. La misura risulta subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenenti i dati relativi all’azienda beneficiaria, le modalità di pagamento e il periodo di erogazione del trattamento.
Per il biennio 2023-2024 è stata disposta la proroga, delle disposizioni di cui all’art.22 bis del D.lgs. n. 148/2015, relative alle misure di sostegno al reddito tramite il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Inoltre, in deroga all’art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015, per le aziende di rilevanza strategica regionale è prevista la possibilità di richiedere la fruizione del trattamento in parola oltre i limiti d legge. L’ulteriore periodo di fruizione potrà essere di 6 mesi con la causale “Crisi Aziendale”, ovvero di 12 mesi nei casi di “Riorganizzazione aziendale” e per “Contatto di Solidarietà”.
Per tutto il 2023, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art. 44 comma 11-ter del D.lgs. n. 148/2015 relativamente alla possibilità di ricorre ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria -CIGS- per situazioni di particolare difficoltà economica.
In deroga a quanto previsto dalla normativa, potranno accedere a questo istituto i datori di lavoro che hanno fruito già del periodo massimo di integrazione salariale previsto, pari a 12 mesi nel quinquennio mobile.
Si evidenzia che le precedenti disposizioni relative a CIGO e all’Assegno di Integrazione Salariale del FIS, così come descritte nella circolare INPS n. 97 del 10 agosto 2022, non sono più applicabili con decorrenza 1° gennaio 2023.
Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale.
È stata, infatti, prevista, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione.
In particolare, la nuova misura – che può essere fruita in alternativa tra i genitori – trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022 e sarà illustrata, nel dettaglio, con specifica successiva circolare che verrà emanata dall’INPS.