È entrato in vigore l’8 maggio 2024 il Decreto-legge n. 60/2024, c.d. “Decreto Coesione”, che introduce importanti novità in tema di aiuti all’autoimprenditorialità ed incentivi alle assunzioni. Tra quest’ultimi, sulla falsariga dell’esonero triennale under 36 in vigore sino al 31 dicembre 2023, il decreto Coesione (re)introduce lo sgravio contributivo, in questa previsione destinato ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età, all’ articolo 22 del Decreto-legge, “Bonus Giovani”.
L’incentivo, che ha lo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione stabile giovanile, è rivolto ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumano o trasformino a tempo indeterminato giovani di età inferiore ai 35 anni che non siano mai stati titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza. Lo sgravio, pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, è riconosciuto per un periodo totale 24 mesi nel limite massimo di 500 euro mensili, fatta salva la possibilità di utilizzo in via residuale dell’esonero nel caso di parziale fruizione dello stesso da parte di un precedente datore di lavoro. Rimangono esclusi da tale agevolazione le assunzioni con qualifica dirigenziale, i rapporti di apprendistato e i lavoratori domestici.
Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES unica), obiettivo di diversi provvedimenti contenuti nel Decreto, l’esonero contributivo in esame viene innalzato a 650 euro mensili nel caso in cui le assunzioni a tempo indeterminato avvengano in sedi o unità produttive ubicate in una delle regioni del Mezzogiorno.
Fermo restando i principi generali che subordinano la fruizione delle agevolazioni contributive, incluso l’esonero in esame, l’art. 22 del Decreto Coesione ne vincola il beneficio all’assenza nei sei mesi precedenti, nella medesima unità produttiva, di licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, e ne dispone la revoca al verificarsi di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti con l’esonero biennale o dipendenti aventi la stessa qualifica, avvenuti nei successivi sei mesi dall’assunzione agevolata.
Rispetto alle previsioni sopra riportare si attendono l’autorizzazione della Commissione Europea e le relative istruzioni operative che l’INPS pubblicherà mediante circolare.
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