Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2024, la Legge n. 143, di conversione del Decreto-legge n. 113 del 9 agosto, c.d. “Decreto Omnibus”, ha confermato l’introduzione dell’atteso Bonus di 100 euro, la cui erogazione, inizialmente prevista per gennaio 2025 sottoforma di “Bonus Befana”, è stata successivamente anticipata in corrispondenza della tredicesima mensilità e riconosciuta come “Bonus Natale”.
Il Bonus in esame, di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 113, prevede per l’appunto che, unitamente alla tredicesima mensilità, venga erogata per l’anno 2024 una indennità “Una tantum” di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro svolto dal lavoratore fermo restando la presenza di determinate condizioni economiche e familiari individuate sulla base di specifici criteri riportati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024.
I destinatari del “Bonus Natale” sono i lavoratori titolari di rapporti di lavoro subordinato nel 2024 (inclusi apprendisti, intermittenti e lavoratori a domicilio), in possesso – congiuntamente – dei seguenti requisiti:
In aggiunta alle suddette condizioni, già sinteticamente contenute nell’art. 2 – bis del D.L. n. 113, la circolare dell’Agenzia delle Entrate riporta maggiori precisazioni con riferimento ad ognuno dei requisiti previsti, specificando in particolar modo quanto segue:
Ai fini dell’ottenimento del Bonus i lavoratori interessati dovranno presentare apposita dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro, attestante il possesso congiunto dei requisiti richiesti e indicando il codice fiscale di coniuge e figli a carico o, in presenza di un nucleo monogenitoriale, il solo codice fiscale dei figli a carico.
Secondo le indicazioni contenute nella circolare 19/E, qualora nel corso dell’anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di lavoro la richiesta del Bonus dovrà essere presentata all’ultimo datore di lavoro, ossia colui che effettivamente erogherà l’”Una tantum” con la mensilità aggiuntiva di dicembre 2024.
Nei casi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato part time, il Bonus sarà erogato dal datore di lavoro individuato dal lavoratore stesso, previa presentazione dell’apposita dichiarazione integrata delle informazioni inerenti: (i) il reddito percepito in costanza di altri rapporti di lavoro e (ii) i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
In considerazione dell’erogazione del Bonus in concomitanza della tredicesima, qualora questa venga predisposta con cedolino separo rispetto alla mensilità di dicembre 2024, spetterà al datore di lavoro in fase di conguaglio verificare la sussistenza del requisito reddituale ed in mancanza provvedere al recupero dell’indennità in precedenza erogata.
Un’ ulteriore rideterminazione del Bonus avverrà in sede di dichiarazione dei redditi 2025, dove l’indennità in oggetto potrà essere riconosciuta o recuperata a seconda che: (i) il lavoratore pur avendone avuto diritto non abbia percepito il Bonus nel 2024 per un’eventuale mancata presentazione della richiesta o in assenza del sostituto d’imposta, (ii) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione risulti superiore alla soglia reddituale di 28.000 euro.
L’indennità, di importo totale di 100 euro netti in quanto fiscalmente esente, non è soggetta ad alcuna riduzione nei casi di prestazione lavorativa ad orario ridotto, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo e, nei casi di durata del rapporto di lavoro inferiore all’anno, verrà riproporzionata in funzione del periodo di lavoro dipendente prestato durante il 2024. In presenza di più rapporti di lavoro svolti contemporaneamente, i giorni ricompresi all’interno di tale periodo verranno computati una sola volta.