Osservatorio

Certificazione di parità di genere: l’INPS torna sull’esonero contributivo 

20 Settembre 2024

L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. 

Lo sgravio contributivo e la certificazione 

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge. 

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. 

Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l’INPS ha illustrato l’esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 e ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative per consentire, previo conseguimento della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame. 

La compilazione dei dati retributivi sull’istanza 

In merito alla compilazione concreta dell’istanza di sgravio da parte dei datori di lavoro, l’INPS, con precedenti circolari e messaggi, aveva a suo tempo chiarito che, in sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda

Con il messaggio in commento e al fine di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee. 

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni specificate

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. 

Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa” e relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 verranno massivamente elaborate dall’Istituto secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022. 

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