L’INPS, con la circolare n. 82/09, fornisce chiarimenti sul rapporto tra malattia e integrazione salariale, con particolare riguardo ai casi di sospensione del lavoro a zero ore.
Secondo l’ente, per individuare quale trattamento prevale, se la CIG o la malattia, si applicano le stesse regole, sia per l’integrazione ordinaria (CIGO) che per quella straordinaria (CIGS). In linea con la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 5219/87), l’INPS afferma che l’art. 3 L. 464/1972, in base al quale la CIGS sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie, deve estendersi anche alla CIGO, perché la sospensione a zero ore dell’attività aziendale produce gli gli stessi effetti, a prescindere dall’istituto che l’ha determinata.