L’art. 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha rideterminato il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell’assegno ordinario che possono essere richiesti nel secondo semestre 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.
In particolare, è stata prevista la possibilità per il datore di lavoro di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 più ulteriori 9) fruibili dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Le istruzioni dell’INPS
A dettare le istruzioni operative per la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) con causale COVID-19, è la circolare INPS n. 115 del 30 settembre.
Con essa l’Istituto ha innanzitutto fissato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale inoltrare le domande di integrazione salariale riferite ai periodi di luglio e agosto. A tal proposito, si evidenzia che la scadenza originaria, così come da previsione normativa, era fissata al 30 settembre 2020.
Il Decreto Agosto ha confermato la propedeuticità e l’obbligo della consultazione sindacale nonché il relativo esame congiunto con le organizzazioni sindacali più rappresentative per poi procedere alla richiesta di integrazione all’Istituto: restano esonerati da tale obbligo i datori di lavoro che non occupino più di 5 dipendenti.
La prassi operativa prevede l’invio all’Inps di due distinte domande.
Ai datori di lavoro sono riconosciute 18 settimane, suddivise in due distinti periodi da 9 settimane, da fruirsi nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Per le prime 9 settimane di intervento, la richiesta di integrazione salariale potrà essere trasmessa sulla piattaforma INPS utilizzando la causale “COVID- Nazionale” con le medesime modalità utilizzate per le richieste di integrazione salariale previste dal “Decreto Cura Italia” e dal “Decreto Rilancio”.
Per le ulteriori 9 settimane di integrazione salariale, il Decreto Agosto ha introdotto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro rendendo quindi “oneroso”, a particolari condizioni di fatturato come di seguito descritti, il ricorso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Oltre alla circolare esplicativa relativa alle previsioni del Decreto Agosto, con il messaggio n. 3525 dello scorso 1° ottobre, l’INPS ha rilasciato le procedure di presentazione delle domande con la nuova causale “COVID 19 con fatturato” relativa alle ulteriori 9 settimane che non possono riguardare periodi anteriori al 14 settembre 2020 e da concludersi, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
La richiesta delle ulteriori 9 settimane, a partire dal 14 settembre 2020, necessita dell’invio da parte del datore di lavoro dell’autocertificazione attestante il calo del fatturato registrato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre dell’anno precedente.
Più specificamente, il datore di lavoro deve autocertificare la sussistenza di una delle seguenti condizioni: non avere subito un calo di fatturato, aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%, aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20% o, infine, avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
L’accesso al secondo periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza oneri a carico del datore di lavoro richiedente sarà, infatti, possibile solo per i datori di lavoro che (i) abbiano subito una riduzione del fatturato nel primo semestre del 2020 pari ad almeno al 20% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 ovvero (ii) abbiano avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
Nelle casistiche per le quali si dovesse registrare una riduzione di fatturato in misura inferiore al 20% il datore di lavoro sarà soggetto al pagamento, appunto, del contributo addizionale nella misura del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività.
Qualora invece non si dovesse registrare alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto sarà pari al 18%.
Al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’art. 1 del Decreto Agosto, i datori di lavoro richiedenti devono corredare la domanda INPS di integrazione salariale con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2020. Con essa i datori di lavoro devono autocertificare alternativamente la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato nonché il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale qualora l’attività di impresa sia stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.
Così come espressamente riportato nel messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, qualora la domanda non fosse corredata dall’apposita autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro, nel caso in cui fosse impossibilitato all’anticipo dei trattamenti di integrazione salariale e optasse per il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, sarà tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (c.d. modello SR41).
Infine, in tema di cassa integrazione in deroga, con l’obiettivo di semplificare il farraginoso iter burocratico che prevedeva in primis l’invio della domanda di integrazione salariale alla Regione territorialmente competente e successivamente all’Inps, il Decreto Agosto ha disposto che la trasmissione delle domande venga espletato con le medesime modalità utilizzate per i trattamenti di CIGO e FIS, ovverosia utilizzando direttamente la piattaforma INPS.