Osservatorio

Congedo parentale COVID-19: le istruzioni operative dell’INPS

24 Gennaio 2022

Con la circolare n. 189/2021 l’INPS ha fornito le istruzioni operative sul nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” previsto dall’articolo 9, D.L. 146/2021, del quale possono usufruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Il congedo in gestione può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per:

  • i periodi di infezione da SARS CoV-2;
  • il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto, ovvero
  • il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa

in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente, i quali sono coperti da contribuzione figurativa. Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni possono, invece, astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Pertanto, le relative domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. La circolare riepiloga, altresì, le situazioni di compatibilità/incompatibilità tra il congedo in esame e altri istituti, fornendo istruzioni per la corretta gestione dell’evento nel flusso UniEmens.

Fruizione del congedo

Il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria e per poterne usufruire devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Perciò, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la sua fruizione, viene meno il relativo diritto e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Questo comporta che il genitore deve tempestivamente informare l’INPS dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14. Pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Qualora il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    • l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione dell’Asl territorialmente competente. Tutte le già menzionate documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
    • la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente;
    • la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole Strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, il congedo può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo, restando, invece, fermi gli altri requisiti sopra citati.

La conversione dei periodi di congedo parentale

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 21 ottobre 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

Possono essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 22 ottobre 2021 e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”.

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda senza dover inviare formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di suo prolungamento precedentemente presentata.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro la presentazione all’INPS tale domanda. Ciò, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens.


TAG: covid19, INPS
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