Le gravi ricadute sull’economia e sul regolare andamento dei rapporti di lavoro causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno reso necessario l’introduzione di specifiche disposizioni in materia di contratti a tempo determinato. Tali misure rappresentano principalmente strumenti di deroga alle disposizioni normative previste dal Decreto-Legge 87/2018 (C.d. Decreto Dignità) che in un’ottica di incentivazione dei contratti a tempo indeterminato, ha profondamente ridefinito i contratti a termine con l’introduzione di causali specifiche e riducendone la durata massima da 36 a 24 mesi.
Riferimenti normativi e prassi
La legge di conversione del Decreto-Legge 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto due importanti deroghe.
In primis, è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti a termine in deroga al divieto di stipulare contratti a termine o di somministrazione, presso le unità produttive in cui vi sia un contestuale ricorso agli ammortizzatori sociali (art. 20, co. 1, lett. C) e art. 32, co. 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015).
Contestualmente, è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti a termine in deroga all’obbligo di lasciar intercorrere un periodo di sospensione tra un contratto a termine e il suo rinnovo presso lo stesso datore (c.d. stop&go, art. 21, co. 2, D. Lgs. 81/2015).
Con l’obiettivo di rendere ancor meno stringente la normativa emergenziale in materia di contratti a termine in ragione dell’imprescindibile esigenza di salvaguardia dei rapporti di lavoro, il Decreto Rilancio ha introdotto la deroga all’obbligo delle causali in caso di rinnovo o proroga dei contratti a termine in corso alla data del 23 febbraio 2020, entro il 30 agosto 2020.
Il Decreto Agosto ha successivamente riformulato la deroga alla causale, prevedendo la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in maniera acausale per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta ma comunque nel rispetto del limite di durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
Inoltre, contrariamente alla deroga introdotta dal Decreto Rilancio, non è stato più richiesto che il contratto a termine rinnovato fosse già in essere al 23 febbraio, estendendo la possibilità di proroga o rinnovo entro il 31 dicembre 2020, anche per i contratti in scadenza successivamente a tale data.
Il Decreto Sostegni poi ha esteso la finestra di accesso alle proroghe e ai rinnovi acausali dapprima fino al 31 marzo ed infine fino al 31 dicembre 2021.
Nella sequenza evolutiva della normativa derogatoria all’obbligo di causale si insinua la precisazione contenuta nell’art. 19bis del Decreto Cura Italia secondo la quale i contratti a termine possano essere prorogati e/o rinnovati anche in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali.
Sul punto è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, precisando che la deroga riguarda gli strumenti di integrazione salariale emergenziali previsti dalla normativa Covid-19, a favore dei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore” del Decreto Sostegni (cfr. art. 8, D. L. 41/2021).
Pertanto, secondo la normativa attualmente in vigore, i contratti a termine possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2021 senza alcun obbligo di causale per una sola volta e per una durata di 12 mesi a condizione che la durata massima complessiva non superi i 24 mesi.
Contestualmente non sussiste alcun divieto di stipulare contratti a termine presso le unità produttive in cui vi è un contestuale ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa Covid-19 (art. 20, co. 1, lett. C), D. Lgs. 81/2015) e, infine, non vi è l’obbligo di interruzione stop&go in caso di rinnovo (art. 21, co. 2, D. Lgs. 81/2015).
La nota dell’Ispettorato del Lavoro
A seguito di una richiesta di indicazioni da parte dell’Ispettorato territoriale di Genova, l’INL, con la nota n. 804 del 19 maggio 2021, ha ricostruito il quadro delle regole per la successione di contratti a termine.
Innanzitutto, l’INL ha evidenziato come l’art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, limiti la successione massima di contratti a termine tra le stesse parti per una durata complessiva pari a 24 mesi, ovvero al diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva sul presupposto che i contratti intercorsi si caratterizzino per lo svolgimento di mansioni di pari livello.
Raggiunta tale soglia, le parti possono sottoscrivere un’ulteriore deroga “assistita” presso l’ITL, di durata massima pari a 12 mesi.
Viene, altresì, precisato che se i contratti sottoscritti riguardano inquadramenti di livello e di categoria legale non coincidenti, ai fini del calcolo della durata massima di 12 mesi, si determineranno diversi contatori e, anche se fosse raggiunta la soglia massima di 24 mesi complessiva fra tutti i contratti, non si determinerà la necessità di procedere con la deroga assistita presso l’ITL.
Infine, l’INL ha evidenziato come, nel momento in cui si determini una rilevante e consistente successione di contratti formalmente ancorati a inquadramenti diversi, l’ITL verificherà tali situazioni con particolare attenzione all’effettività dell’inquadramento nelle evoluzioni delle mansioni e del relativo inquadramento.