Con il messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023 l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento degli incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate nell’ambito di un contratto di espansione.
Nel proprio messaggio, l’ente ripercorre la normativa attinente i principi generali per la fruizione delle agevolazioni da parte dei datori di lavoro che assumono, focalizzandosi anzitutto sulla possibilità, per i datori di lavoro che avessero richiesto le usuali agevolazioni previste dal nostro ordinamento in caso di assunzione, di ottenerle effettivamente durante il contratto di espansione, alla luce di alcune disposizioni dell’art. 31, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 150/2015, che prevedono rispettivamente come:
Il contratto di espansione è approdato nell’ordinamento, in termini sperimentali, limitatamente agli anni 2019 e 2020, per effetto dell’art. 26-quater del D.L. n. 34/2019 che lo ha inserito nell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, abrogando così il contratto di solidarietà espansivo.
In origine, l’istituto contrattuale si sostanziava in uno strumento rivolto esclusivamente alle grandi imprese con organici sopra i 1.000 dipendenti, che avviano processi di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale prevedendo, con il contratto di espansione, (i) l’immissione di nuove forze in organico, (ii) l’avvio di un processo di riqualificazione del personale finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive e (iii) l’assunzione a tempo indeterminato di nuove professionalità.
Con la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), il legislatore, in via sperimentale, ne ha prorogato la durata per tutto il 2021 ed è intervenuto sulla platea dei datori di lavoro interessati, ampliandone la portata a quelli con organico non inferiore a 500 unità lavorative ed estendendo il prepensionamento quinquennale a quelli con almeno 250 dipendenti, calcolati in media nei 6 mesi precedenti e anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi (circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021).
Successivamente, con la Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio per il 2022), l’arco temporale di vigenza del contratto di espansione è stato esteso anche per gli anni 2022 e 2023 prevedendo che, limitatamente a tale periodo, possa peraltro essere applicato anche ai datori di lavoro con organico non inferiore a 50 unità lavorative calcolate, anche questa volta, in media nei 6 mesi precedenti e in termini complessivi nel caso di aggregazione stabile di imprese (circolare INPS n. 88 del 25 luglio 2022).
Per effetto delle suddette modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022, anche i datori di lavoro con un organico non inferiore a cinquanta unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria).
Come è noto, l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015 detta i principi generali per la fruizione delle agevolazioni da parte dei datori di lavoro che assumono.
Sulla base di tale normativa, con il messaggio n. 1450/2023, l’INPS si sofferma in primis sull’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015, il quale stabilisce che “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”.
Tenuto conto del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il messaggio in commento l’Istituto ha chiarito, anzitutto, che l’impegno ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), a cui il datore di lavoro si è assoggettato in sede negoziale e inserito nel contratto di espansione, non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” secondo l’accezione riportata nei principi generali espressi dalla richiamata disposizione normativa, ma genera piuttosto un obbligo datoriale in forza dell’accordo negoziale sottoscritto in sede governativa durante la procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione.
In questa logica, secondo il messaggio n. 1450/2023, l’obbligo di assumere costituisce quindi una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta; pertanto, in questa prospettiva, le assunzioni non costituiscono l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione negoziale.
Ciò premesso, con il messaggio in commento, l’INPS ha confermato che le nuove assunzioni effettuate dal datore di lavoro quale elemento essenziale del contratto di espansione non sono da considerare attuative di un obbligo di legge e possono pertanto dar luogo alla fruizione delle agevolazioni contributive vigenti, ove spettanti, a nulla rilevando l’eventuale ricorso alla CIGS ex art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015.
La questione relativa alla spettanza delle agevolazioni previste per le assunzioni viene analizzata dall’INPS anche alla luce del già citato principio espresso dall’art. 31, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015, secondo il quale “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Istituto, anche in questa circostanza emerge la peculiarità del contratto di espansione in quanto, il ricorso a tale tipologia di contratto presuppone che il datore di lavoro interessato realizzi un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione nell’ambito del quale le nuove assunzioni costituiscono un elemento essenziale del contratto medesimo, sia per il tramite del ricambio generazionale in relazione alla sostituzione dei c.d. lavoratori in esodo, (art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015), sia per effetto dell’aggiornamento delle professionalità del personale in organico e del perseguimento del progresso e dello sviluppo tecnologico, sia all’acquisizione di nuove figure professionali coerenti con il processo di riorganizzazione e reindustrializzazione dell’impresa.
Da questo deriva il carattere di specialità che connota il contratto di espansione e, con esso, per stretta conseguenza, le nuove assunzioni previste nell’accordo negoziale.
Ciò premesso, con il messaggio in commento, l’INPS ha confermato il datore di lavoro può pertanto accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto riduzioni dell’orario di lavoro, con ricorso alla CIGS, ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 non ravvisandosi, un effettivo contrasto con la ratio sottesa alla previsione di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del richiamato D.Lgs. n. 150/2015.