La Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) ha revisionato il regime del c.d. “contratto di espansione” nell’ottica di favorirne il ricorso in costanza dell’attuale stato di emergenza sanitaria.
Tale istituto è stato introdotto dal D. Lgs. n. 148/2015 e in seguito rivisto dal D. L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) quale ammortizzatore sociale sostitutivo del “contratto di solidarietà espansiva”, dismesso dal 30 giugno 2019.
Funzione e requisiti
Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale per il solo biennio 2019 – 2020 ed è rivolto alle imprese con più di 1.000 dipendenti (intesi come media nei 6 mesi precedenti nell’ambito dell’impresa), interessate da fasi di reindustrializzazione e riorganizzazione recanti la revisioni dei processi aziendali e, conseguentemente, l’adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.
Il contratto di espansione intende sostenere l’innovazione tecnologica all’interno del ciclo produttivo e il datore di lavoro che intende avvalersene procede all’inserimento nell’organico aziendale di nuovi lavoratori e, contestualmente,
A livello generale, nel contratto di espansione il datore di lavoro è tenuto a dare evidenza dei seguenti dettagli:
Le novità apportate dalla Legge di bilancio 2021
La struttura del contratto di espansione è stata ulteriormente rivisitata ad opera del comma 349 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021, intervenuto modificando l’articolo 41 del D. Lgs. n. 148/2015.
Nel dettaglio, è stata estesa per tutto il 2021 la possibilità per i datori di lavoro di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali. Come detto, originariamente, tale possibilità era prevista in via sperimentale esclusivamente per gli anni 2019 e 2020.
Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico dei datori di lavoro beneficiari è abbassato ad almeno 500 unità, in luogo delle almeno 1.000 unità previste in prima battuta dalla norma, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. Tale soglia dimensionale è ulteriormente ridotta a 250 unità limitatamente ai casi di ricorso al contratto di espansione attivato nell’ambito dell’accompagnamento a pensione.
In detta ultima fattispecie, la norma prevede che il datore di lavoro debba riconoscere, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro sarà, altresì, tenuto a versare i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, è obbligato a