L’INPS, con il messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, ha fornito istruzioni utili affinché le imprese di “rilevante interesse strategico nazionale” possano beneficiare della proroga dei trattamenti di integrazione salariale introdotta dal Decreto-legge n. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”, di seguito il “Decreto”).
In particolare, l’articolo 22, comma 1 del Decreto ha disposto che “in via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale […] possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale […] per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro”.
Alla luce di tale intervento normativo, l’INPS illustra che le imprese incluse nella platea delineata dal legislatore possono presentare domanda di CIGO con la causale “COVID-19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane. Il periodo di integrazione salariale può essere collocato anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ed è fruibile entro il 31 marzo 2022.
Gli stessi datori di lavoro, con una ulteriore e separata domanda, possono chiedere la proroga del periodo di integrazione salariale come sopra delineato sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall’articolo 22 del Decreto. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID-19 – D.L. 4/2022” ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Le domande con causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa:
Ulteriori condizionalità
Secondo l’INPS i datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti in esame, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande.
Le imprese incluse nel campo di applicazione della norma che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in argomento, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.
Da ultimo, l’INPS ricorda che i lavoratori cui si rivolgono le presenti tutele devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 27 gennaio 2022, giorno di entrata in vigore del Decreto.