I decreti che si sono succeduti nel corso dell’emergenza avevano disposto la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Di tale sospensione hanno potuto beneficiare i datori di lavoro ricompresi in determinate categorie delineate dai medesimi decreti.
In particolare, per i datori di lavoro che hanno beneficiato della sospensione la scadenza entro cui procedere ai versamenti è stata rimandata al 16 settembre 2020.
Il pagamento dei contributi previdenziali sospesi può essere effettuato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.
In merito a quest’ultima modalità di pagamento, l’articolo 97 del Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha disposto che il versamento delle somme sospese, senza applicazione di sanzioni e interessi, potrà essere effettuato secondo il seguente schema: