L’INPS ha accertato la disponibilità di nuove risorse per la decontribuzione dei premi di risultato erogati nell’anno 2008. L’agevolazione, introdotta dall’art. 1 commi da 67 a 69 della legge 244/07, prevede la restituzione di somme al datore di lavoro e il contestuale accredito al lavoratore dei contributi già trattenuti nel 2008 a carico del lavoratore stesso. Ci sono tuttavia conseguenze anche sul piano fiscale, considerato che, in mancanza di disposizioni specifiche, l’importo dei contributi oggetto dello sgravio restituiti ai dipendenti concorreranno, all’atto della restituzione, alla determinazione dell’imponibile fiscale di quest’ultimi. In merito al regime fiscale applicabile a tali somme, si segnala che, in occasione del “forum lavoro 2009” organizzato da “Il Sole 24 Ore”, l’Agenzia aveva affermato che la restituzione ai dipendenti di una quota di contributi afferente un premio di risultato costituiva anch’esso un premio di risultato tassabile al 10% (previsto dalla Finanziaria 2010 sui premi di produttività corrisposti nell’anno stesso). Sarebbe tuttavia opportuna una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(Fonte Il Sole 24 Ore)