L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 963 del 5 novembre 2020, ha fornito ulteriori indicazioni operative su alcune modifiche apportate in sede di conversione in legge del Decreto-legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) nonché sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sospensione dei versamenti contenute nel più recente Decreto-legge n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori).
Proroga e rinnovo dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione
L’articolo 8 del Decreto Agosto, come modificato dalla legge di conversione n. 126/2020, ha introdotto all’articolo 93 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, il comma 1 bis prevedendo una importante deroga al limite di durata massima dei contratti di somministrazione a termine.
In particolare, la disposizione va a integrare il comma 1 dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 81/2015, stabilendo che, fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, può essere impiegato dall’utilizzatore a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale possibilità è subordinata alla seguente duplice condizione:
Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Numerose novità sono state, inoltre, apportate in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo dalla legge di conversione del Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.
In particolare, la prima è intervenuta abrogando l’articolo 14, comma 4, del Decreto Agosto che prevedeva, a determinate condizioni, la possibilità per il datore di lavoro di revocare, con effetto retroattivo e senza l’applicazione di oneri o sanzioni, il licenziamento intimato al dipendente.
Il Decreto Ristori è, invece, intervenuto in maniera più incisiva in materia:
Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti
Al fine di contemperare le esigenze economiche aziendali con la proroga del divieto di cui al paragrafo che precede, l’articolo 12 del Decreto Ristori disciplina la fruizione (i) degli ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di sei settimane, dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021, e (ii) dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, alternativa al trattamento di integrazione salariale.
Entriamo ora nel dettaglio.
Come previsto dal comma 2 dell’art. 12 del Decreto Ristori, le sei settimane aggiuntive sono fruibili dai datori di lavoro che abbiano già interamente goduto delle 18 settimane di integrazione salariale previste dal Decreto Agosto nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020. Dette settimane sono soggette al medesimo contributo addizionale già previsto dal Decreto Agosto per le seconde e ulteriori nove settimane di richiesta di intervento di integrazione salariale.
Nessun contributo addizionale è dovuto, invece, dai datori di lavoro che:
In alternativa alle sei settimane aggiuntive dei suddetti trattamenti è possibile fruire dell’esonero contributivo (sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL) fino al 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
Tuttavia, in analogia all’esonero contributivo previsto dal Decreto Agosto, anche il suddetto beneficio è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 13 del Decreto Ristori ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti nel mese di novembre 2020.
La sospensione è riservata ai datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato del Decreto Ristori (ad esempio: bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie, palestre, cinema, sale giochi e biliardi).
I pagamenti in questione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: