Il Decreto-legge n. 146/2021 (c.d. “Decreto fiscale”) prevede la riattivazione dei congedi parentali straordinari “COVID” per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi.
In particolare, l’articolo 9 del Decreto fiscale consente al lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:
Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio, (i) per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o della quarantena del figlio ovvero (ii) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o (iii) il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, durante i periodi di astensione dal lavoro, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Per i suddetti periodi viene garantita la copertura da contribuzione figurativa.
Il Decreto fiscale, a differenza dei precedenti provvedimenti normativi, non subordina la fruizione del congedo alla possibilità, per il lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”). Pertanto è possibile richiedere il congedo senza la previa verifica circa la compatibilità dell’attività lavorativa da remoto.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Durante i periodi di astensione dal lavoro, il datore di lavoro dovrà rispettare il divieto di licenziamento e garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Conversione congedo parentale ordinario
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, ricorrenti in uno dei casi di cui al paragrafo precedente, possono essere convertiti nel congedo in esame presentando apposita domanda all’INPS, con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Alternatività fra genitori
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS hanno diritto, fino al 31 dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa fra loro. Ai lavoratori in congedo viene riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità viene riconosciuta anche ai genitori che svolgono la loro attività in qualità di lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Anche la fruizione di tale congedo spetta per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.