Questa mattina è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, come si legge nel Titolo II, del Decreto, ha istituito “misure a sostegno del lavoro”, di cui riepiloghiamo in sintesi gli elementi principali.
– l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19” per accedere al trattamento, con effetto retroattivo;
– una durata massima pari a 9 settimane da fruire, in ogni caso, entro il mese di agosto 2020;
– l’esonero dalla procedura sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
– l’ampliamento dei termini per proporre la domanda all’INPS;
– l’assenza della verifica della sussistenza dei requisiti di legge ordinariamente previsti;
– i periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale;
– l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
– l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti;
– in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
– accesso alla CIGO (nella versione semplificata) ammessa anche per chi ha in corso trattamenti CIGS, nel qual caso il trattamento straordinario sarà sospeso per il periodo corrispondente;
– le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in Deroga (“CIGD”) previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
– la durata massima è pari a 9 settimane;
– l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
– in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
– resta fermo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020.
È riconosciuto un congedo specifico, fino a 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Durante tale congedo, il beneficiario avrà diritto a un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 50 % della retribuzione calcolata secondo i criteri dei congedi parentali.
Alternativamente al congedo specifico è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.
Le modalità operative per accedere al congedo oppure al bonus in argomento sono stabilite dall’INPS.
Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire ne mesi di marzo e aprile 2020.
L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Per i soggetti espressamente previsti dal Decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Per i suddetti soggetti non espressamente indicati dal Decreto, con ricavi registrati nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro, la sospensione ha effetto fino al 31 marzo 2020.
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.