Osservatorio

Decreto Legge n. 34/2020 su ammortizzatori sociali e altre misure a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza COVID-19

20 Maggio 2020

È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”, di seguito anche il “Decreto”) del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ancora in atto, ha integrato le misure per imprese e lavoratori già previste dal Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia,” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di seguito, una breve panoramica dei principali interventi del Decreto che ha ampliato le risorse finanziarie e le misure già previste in materia di lavoro dal Decreto “Cura Italia”.

  1. Ammortizzatori sociali

A. CIGO e assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, c.d. FIS, con la specifica causale “emergenza COVID-19”:

  • le domande di concessione rimangono di 9 settimane massime da fruire, in ogni caso, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • solo per le aziende che abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane, vengono riconosciuti
    1. un ulteriore periodo massimo di 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e
    2. un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane da fruirsi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, a condizione che siano già state interamente utilizzate le precedenti 14 settimane a disposizione;
  • le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività;
  • viene reintrodotta la procedura sindacale di informazione, consultazione ed esame congiunto che deve essere svolta, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario del FIS è riconosciuto, anche nei casi di sospensione o riduzione dell’attività, l’assegno per il nucleo familiare;
  • i lavoratori destinatari dei suddetti ammortizzatori sociali devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 25 marzo 2020.

B. CIGO per le aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria (“CIGS”):

  • viene garantito l’accesso alla CIGO (nella versione semplificata) per i medesimi periodi massimi e alle medesime condizioni descritte alla lettera A. che precede.

C. CIG in Deroga con la specifica causale “emergenza COVID-19”, utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione i già menzionati trattamenti di integrazione salariale:

  • le domande di concessione rimangono di 9 settimane massime da fruire, in ogni caso, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • solo per le aziende che abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane, vengono riconosciuti
    1. un ulteriore periodo massimo di 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e
    2. un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane da fruirsi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, a condizione che siano già state interamente utilizzate le precedenti 14 settimane a disposizione;
  • le domande per le suddette settimane aggiuntive dovranno essere trasmesse direttamente dalle aziende all’INPS, in modalità telematica, unitamente con una lista dei lavoratori beneficiari e delle ore di sospensione per ciascun lavoratore;
  • per le aziende con unità produttive site in più regioni o province autonome (il decreto interministeriale attualmente vigente ha previsto “in 5 o più regioni”), c.d. aziende plurilocalizzate, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per le eventuali settimane aggiuntive;
  • solo per le aziende plurilocalizzate, il trattamento di integrazione salariale potrà essere anticipato dalle stesse e successivamente conguagliato con i contributi dovuti all’INPS;
  • le aziende dovranno inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto ai lavoratori, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • i lavoratori destinatari della CIG in Deroga devono risultare alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020.

D. Nuova procedura per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’INPS, con riferimento alle sole settimane aggiuntive stanziate dal Decreto “Rilancio”:

  • le aziende che non anticipano il trattamento trasmettono la relativa domanda entro il giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entro 15 giorni l’INPS dovrà autorizzare le domande;
  • è prevista un’anticipazione dell’INPS del trattamento spettante al lavoratore, pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, che sarà poi conguagliata dall’istituto in sede di liquidazione del trattamento effettivo.
  1. Congedo straordinario Covid-19

Il c.d. congedo straordinario Covid-19 e la relativa indennità a carico dell’INPS, previsti in favore dei genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, è riconosciuto per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni da fruire entro il 31 luglio.

Alle medesime condizioni, per i genitori con figli minori di anni 16, è riconosciuto un congedo non retribuito e privo di contribuzione figurativa.

Alternativamente al suddetto congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione a determinati servizi integrativi per l’infanzia ovvero con funzione educativa e ricreativa nel limite massimo complessivo di 1.200 euro.

Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.

  1. Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992

Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

  1. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 nonché i recessi dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 – e le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 – sono preclusi fino al 17 agosto 2020.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

  1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS 

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del Decreto “Cura Italia”, è riconosciuta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

La medesima indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co.co.co.) che alla data del 19 maggio 2020 abbiano cessato il rapporto di lavoro.

  1. Indennità per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e ampliamento platea beneficiari

Analoghe disposizioni ed indennità, descritte la punto 5. che precede, sono previste anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.

Viene ampliata la platea dei lavoratori beneficiari dell’indennità di 600 euro corrisposta per i mesi di marzo e aprile 2020.

  1. Contratto a tempo determinato

In deroga alla normativa vigente, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle causali di legge.

  1. Diritto allo Smart-Working

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

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