Questa mattina è stato pubblicato il c.d. Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità”), che introduce una serie di novità che riguardano i datori di lavoro, di seguito riportate in sintesi:
Sono sospesi tutti i versamenti F24 in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese:
a) aventi ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione di misura analoga nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; oppure
b) aventi ricavi superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e una flessione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 deve essere pari o superiore al 50%.
La sospensione in oggetto è prevista, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, per chi abbia intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019. Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
La sospensione, in particolare, si riferisce ai versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL.
Sarà possibile procedere al versamento dei tributi sospesi entro il mese di giugno 2020 o, in alternativa, in 5 rate mensili decorrenti dal medesimo mese di giugno, senza applicazione di interessi e sanzioni. Resta inteso che le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti possono continuare a beneficiare delle previsioni di cui al Decreto “Cura Italia”, ove più favorevoli (art. 61, D.L. n. 18/2020).
All’art. 41 il Decreto prevede che i trattamenti di integrazione salariale (i.e. assegno ordinario FIS, cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga) previsti dal Decreto Cura Italia siano accessibili a tutti i lavoratori dipendenti assunti fino al 17 marzo 2020. Detto termine sostituisce quello del 23 febbraio 2020, precedentemente previsto dal D.L. 18/2020.
Viene posticipato, dall’art. 22, al 30 aprile 2020 il termine per la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (cosiddette CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Allo stesso modo, viene estesa alla medesima data la scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate da parte dei datori di lavoro o degli intermediari delegati, senza applicazioni di sanzioni.
I lavoratori autonomi che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La disposizione riguarda le ritenute operate dai committenti su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.