L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 130/E diffusa ieri, ha precisato che se il datore di lavoro attesta nel Cud il requisito della rilevanza produttiva o l’efficienza organizzativa delle somme corrisposte (straordinario, notturno o turni), il regime fiscale di detassazione del 10% non può essere messo in discussione dagli organi ispettivi. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcuna prova documentale aggiuntiva. A questo punto diventa indispensabile il rilascio del Cud al lavoratore che dovrà avvenire, in ogni caso, anche per i rapporti di lavoro cessati nel corso del 2008, 2009 (oltre che al 2010).
(Fonte Il Sole 24 Ore)