Nel mese di dicembre 2021 deve essere versato ai lavoratori che, risultino in forza e abbiano superato il periodo di prova, la seconda tranche dell’emolumento “welfare contrattuale”.
Tale importo è pari ad:
Il CCNL prevede che detto importo debba considerarsi distinto e non assorbibile rispetto alle prestazioni di welfare aziendale vigenti in sostituzione del premio di risultato e sarà in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in azienda.
Dal 2021 matura progressivamente per mese/frazione di mese l’importo denominato ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale) che, congelato in cifra fissa, non rivalutabile e non assorbibile, verrà corrisposto ai lavoratori nel mese di dicembre con la gratifica natalizia rispettivamente di 173 ore o di 26/26simi a seconda che siano inquadrati come operai o impiegati.
Viene confermato il contributo di Euro 5,00 per l’assistenza sanitaria integrativa a carico del datore di lavoro, e viene introdotto un contributo di Euro 2,00, a carico dei lavoratori, con prelievo di Euro 1,00 in corrispondenza di ognuna delle due tranches di aumento, rispettivamente in programma per i mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022.
L’elemento di perequazione da erogare con la retribuzione del mese di dicembre è quantificato, per l’anno 2021, in Euro 200,00. Tale elemento sarà elevato ad Euro 230,00 nell’anno 2022 e ad Euro 260,00 a decorrere dall’anno 2023.
Il CCNL riconosce ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la “Disciplina speciale, Parte prima”, a partire dall’anno 2009 una erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile, da erogarsi con la retribuzione del mese di dicembre.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta il pagamento dell’elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Pertanto, con la retribuzione del mese di dicembre i datori di lavoro saranno tenuti ad erogare tale elemento ai lavoratori ricadenti nell’ambito di applicazione della previsione in oggetto.
In via transitoria, i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione di competenza del triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021. Al termine di detto periodo esse decadranno.
Nel mese di dicembre, i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare una trattenuta a cedolino di Euro 35,00 a titolo di “quota associativa straordinaria”.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale o nel caso in cui la contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, deve essere erogata ai dipendenti, con la retribuzione del mese di dicembre, una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tale importo lordo, con decorrenza dall’anno 2020, è pari ad Euro 330,00 annui.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale o nel caso in cui la contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, il CCNL prevede che venga erogata, con la retribuzione del mese di dicembre, una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tale importo lordo, dal 2021, è pari ad Euro 300,00 annui.
A decorrere dal 1° dicembre 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
Nel mese di dicembre 2021 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai sensi dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: