Ai sensi della Legge n. 68/1999 i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili che varia in base al numero e alla categoria di appartenenza dei lavoratori occupati.
I datori di lavoro hanno a disposizione numerosi strumenti per adempiere all’obbligo in esame, tra i quali si annoverano (i) l’assunzione nominativa del soggetto disabile, (ii) la richiesta di assunzione numerica effettuata al centro di collocamento mirato, (iii) la richiesta di esonero parziale dietro versamento di una somma al Fondo regionale per l’occupazione degli invalidi e (iv) la richiesta di convenzioni che permettono di assolvere all’obbligo in modo graduale e programmato.
La mancata copertura dell’obbligo e la diffida obbligatoria
Nel caso di mancata copertura della quota d’obbligo, la Legge 68/1999, all’art. 15, prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma parti a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che non risulta occupato nella medesima giornata”.
Il Jobs Act (D. Lgs. n. 185/2016) ha introdotto al citato art. 15 il comma 4 bis) che prevede l’applicazione della diffida obbligatoria ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 nel caso di violazione degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99. L’oggetto della diffida deve consistere nella presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o nella stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata dagli uffici.
L’applicazione della sanzione in “misura minima”
Pertanto, per essere obbligato a pagare la sanzione, il datore di lavoro:
In merito alla sanzione in misura minima, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”), con nota n. 6316 del 18 luglio 2018, ha evidenziato che essa deve essere applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impego”.
Sempre l’INL, con la nota n. 966 del 17 giugno 2021, riprendendo la propria del 23 marzo 2017 (n. 2283), ha ribadito che è possibile adempiere alla diffida unicamente con “la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula di un contratto di lavoro”.
L’INL sottolinea che il datore di lavoro non è ammesso al pagamento della sanzione in misura minima nel caso in cui, rispetto ad “un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale”. In tale caso, infatti, la violazione agli obblighi non sarà oggetto di diffida in quanto il venir meno dell’obbligo di assunzione non è conseguenza, seppur tardiva, di un’iniziativa del datore di lavoro ma è una mera conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo.
Nel predetto caso, pertanto, al datore di lavoro verrà contestata la sanzione amministrativa pervista dall’art. 15 della L. 68/1999 in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi sino al momento in cui gli stessi decadono per effetto della riduzione dell’organico aziendale.