Con l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, ai sensi dell’art. 19 del Collegato Lavoro, viene consentito al datore di lavoro di risolvere il rapporto in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, attribuendo a quest’ultimo la volontà del recesso. Difatti, la nuova disposizione che integra con il comma 7-bis l’art. 26 del D.lgs. 151/2015, stabilisce che, qualora l’ assenza ingiustificata del lavoratore si protragga oltre i termini previsti dalla contrattazione, o in assenza della stessa, trascorsi quindici giorni, il datore di lavoro possa, previa comunicazione alla sede competente dell’ispettorato del lavoro, considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni del lavoratore.
A tal riguardo l’Ispettorato Nazionale del lavoro, nella recente nota. n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura da seguire, sulle modalità con cui le proprie sedi territoriali effettueranno le dovute verifiche e sulle motivazioni che, una volta presentate dal lavoratore, potranno rendere inapplicabile l’effetto risolutivo della procedura.
L’INL nella suddetta nota specifica che la comunicazione dovrà essere trasmessa preferibilmente via PEC e dovrà riportare tutte le informazioni concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici, ma anche ai recapiti telefonici e di posta elettronica. L’ispettorato potrà in questo modo contattare il lavoratore, oltre ad altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro ed altri soggetti, al fine di accertare la veridicità di quanto segnalato. Tali accertamenti, rende noto l’ispettorato, verranno eseguiti tempestivamente, e si concluderanno entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Laddove il lavoratore dia prova dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di presentare le proprie giustificazioni o l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non avrà effetto.