L’INPS ha emanato la circolare n. 115 del 19 luglio 2017, con la quale fornisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della Legge 81/2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 – ha esteso la tutela della prestazione di disoccupazione “DIS-COLL” per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.
In particolare, sono destinatari della indennità DIS-COLL: i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 – gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
A fare data dal 1° luglio 2017, l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata – ad esclusione degli amministratori e sindaci di società – è pertanto pari al:
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