L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1057/2020, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia nell’ambito dei trasferimenti intra-societari (cd. “Intra Corporate Transfer” o “ICT”) dei lavoratori extra-comunitari, contemplati dall’art. 27-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998, anche detto “Testo Unico Immigrazione”.
Nello specifico, tale disposizione, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 253/2016 in recepimento della direttiva 2014/66/UE, disciplina l’ingresso in Italia di dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione per svolgervi la propria prestazione di lavoro subordinato a seguito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del Testo Unico Immigrazione.
La definizione di distacco intra-societario
L’intervento dell’Ispettorato è, anzitutto, volto a fare chiarezza sul concetto stesso di trasferimento intra-societario, definito come “il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:
Pertanto, viene chiarito come l’entità ospitante possa coincidere (i) con la sede, la filiale o la rappresentanza situata in Italia e appartenente all’impresa da cui il lavoratore dipende, così come, alternativamente, (ii) con un’impresa appartenente al medesimo gruppo, posto che per il lavoratore è richiesta un’anzianità aziendale minima presso la distaccante.
Le condizioni poste a carico dell’entità ospitante
La nota rilasciata dall’Ispettorato prosegue ricordando come l’ordinamento prevede a carico dell’entità ospitante o distaccataria italiana “una serie di condizioni, in mancanza delle quali il nulla osta è rifiutato o revocato, tra le quali l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza (comma 5, lett. h)”.
Resta in ogni caso ferma, secondo l’Ispettorato, la necessità di effettuare gli accertamenti sulle capacità economiche tanto del soggetto ospitante quanto della casa madre, allo scopo di verificare che quest’ultima sia in grado di sopperire ad un’eventuale incapacità economica della filiale in merito agli obblighi di natura previdenziale e assistenziale. A riguardo, l’Ispettorato stesso menziona l’acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana, come documento utile all’asseverazione della presenza di adeguate risorse economiche in capo al gruppo medesimo.
La finalità sottesa è quella di escludere che la società ospitante sia stata creata “al solo scopo di agevolare l’ingresso in Italia di lavoratori soggetti al trasferimento intra-societario”, ovvero che sia soggetta a procedura di liquidazione o sia stata liquidata o non svolga alcuna attività economica concreta.
L’Ispettorato ricorda come il comma 15 dell’articolo 27-quinquies introduca “specifici casi di diniego o revoca del nulla osta, ad esempio quando l’entità ospitante è stata istituita al solo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori di cui si tratta”, prevedendo l’espletamento dei necessari controlli da parte degli Ispettorati territoriali in sede di rilascio del parere di competenza nell’ambito dello Sportello Unico dell’Immigrazione.
Si tratta di verifiche che non possono riferirsi alla sola analisi dei dati documentali di fatturato della distaccataria italiana, ma che devono essere estese, ove ritenuto necessario, agli interventi ispettivi utili ad accertare “lo svolgimento effettivo delle attività economiche” da parte della stessa.