L’INPS, con il messaggio n. 16410/09, a correzione di un suo precedente orientamento, ha chiarito che possono essere accolte le domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, dopo le dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento delle retribuzioni, abbia ricevuto quanto dovuto a tale titolo, pur non avendo manifestato all’INPS la volontà di andare in giudizio.
(Fonte Il Sole 24 Ore)