Osservatorio

E’ illegittimo demansionare una lavoratrice al rientro dalla maternità

16 Agosto 2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20253 del 15 luglio 2021, ha dichiarato illegittimo adibire una lavoratrice, rientrata dalla maternità, a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte prima del congedo.

I fatti di causa

Una lavoratrice adiva l’autorità giudiziaria affinché la società propria datrice di lavoro venisse condannata al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno per essere stata adibita, al rientro dalla maternità, a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza.

La Corte d’Appello territorialmente competente accoglieva la domanda della lavoratrice, escludendo però la natura discriminatoria del comportamento datoriale per difetto di prova.

Avverso la decisione di merito, la società datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione a cui resisteva la lavoratrice con controricorso recante ricorso incidentale a cui replicava la prima con controricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, ribadito che il divieto di demansionamento di cui all’art. 2103 cod. civ. esclude che al dipendente “possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare se le nuove mansioni siano o aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantiscano al contempo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali”. E nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno accertato il demansionamento della lavoratrice nella concretezza delle mansioni svolte prima e dopo la sua assenza per maternità così come emerso dalle risultanze istruttorie.

Peraltro, secondo la Cassazione, non può essere accolta la tesi datoriale per la quale il demansionamento era collegato ad una generica ragione organizzativa. Infatti, se un lavoratore lamenta un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., è proprio su di esso che grava l’onere di provarne l’esatto adempimento “o attraverso la prova della mancanza in concreto della demansionamento ovvero attraverso la prova della sua giustificazione per il legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (…) oppure, in base all’art. 1218 cod. civ., per impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile ”.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la società al risarcimento del danno per il demansionamento subito dalla lavoratrice al rientro dalla maternità.

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