L’INPS, con la circolare n. 57 datata 18 aprile 2024, ha diramato le istruzioni operative utili alla corretta gestione delle nuove regole sul congedo parentale introdotte dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024) che ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. “Testo Unico a sostegno della maternità e paternità”).
Con lo scopo di favorire la conciliazione tra vita privata e attività lavorativa nonché di promuovere una maggior condivisione delle responsabilità genitoriali tra lavoratori padri e madri, la nuova previsione normativa ha previsto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
Di fatto, la manovra di Bilancio ha aggiunto una seconda mensilità di congedo parentale retribuita in modo più favorevole in linea con quanto fatto in dalla precedente Legge di Bilancio 2023 che aveva innalzato l’indennità del congedo all’80% per una sola mensilità se pur nel rispetto delle seguenti previsioni:
Da ciò ne consegue che, se pur nel rispetto dei limiti massimi di congedo parentale previsti per entrambi i genitori dall’articolo 32 del D. lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta oggi indennizzabile nelle seguenti misure:
Come sopra precisato, l’innalzamento dell’indennità previsto dalla Legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. La disposizione esclude, quindi, tutti coloro che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, va evidenziato un importante elemento di novità introdotto dalla norma in quanto, così come ribadito anche dall’INPS, la disposizione secondo cui l’innalzamento dell’indennità per i primi due mesi di congedo parentale si applica con riferimento ai soli lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per il 2024 (al 60% a partire dal 1° gennaio 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Qui altri contenuti per approfondire il tema:
Accesso alla NASpI per il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità