La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) ha previsto che “per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
L’esonero in esame è da intendersi come una mera estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Legge Fornero”), la quale aveva introdotto, in via strutturale, un esonero contributivo per le assunzioni di donne:
Riprendendo le disposizioni di cui alla Legge Fornero e fermo restando l’insieme dei requisiti sopra richiamati, la Legge di Bilancio 2021 ha precisato che detto esonero, nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, spetta:
La Legge di Bilancio ha, altresì, stabilito che il “beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti […] al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al:
Per ottenere l’incentivo, come chiarito dal messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere preventivamente, attraverso il portale telematico INPS, un’apposita istanza – c.d. “92/2021” – resa accessibile dallo scorso 11 novembre.
Essendo l’esonero contributivo applicabile per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021, sarà possibile, seguendo le istruzioni fornite dall’INPS nel già menzionato messaggio, procedere al conguaglio contributivo relativo ai mesi pregressi a partire dal flusso Uniemens di novembre 2021.
Si rammenta, infine, che per le assunzioni incentivabili effettuate nell’anno 2022 si resta in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Ciò, in quanto tale beneficio contributivo rientra nel “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, ad oggi, nonostante la Legge di Bilancio chiarisca che l’esonero spetta per le assunzioni intervenute nel biennio 2021/2022, è possibile farne richiesta unicamente per le assunzioni cadenti nel periodo gennaio – dicembre del 2021.