L’INPS, con la circolare 105/2020, ha fornito i primi chiarimenti per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le previsioni del Decreto Agosto
L’articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce un incentivo economico, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro che (i) non richiedono gli ulteriori periodi di integrazione salariale previsti dal medesimo decreto e (ii) abbiano già fruito negli scorsi mesi di maggio e giugno dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”).
L’esonero contributivo è fruibile per un periodo di massimo 4 mesi, e comunque entro il 31 dicembre 2020, e nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei medesimi mesi di maggio e giugno 2020.
Inoltre, ai datori di lavoro che abbiano beneficiato di tale esonero si applicano i divieti in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui all’articolo 14 del Decreto Agosto. La violazione di tale disposizione comporta la revoca, con efficacia retroattiva, dall’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dello stesso Decreto.
I chiarimenti dell’INPS
L’INPS, con la circolare in esame, ha chiarito che possono beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del settore agricolo, che:
In aggiunta a quanto precede, l’INPS precisa che possono comunque beneficiare dell’esonero de quo i datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali sulla base del Decreto Cura Italia prima del 15 agosto (data di entrata in vigore del Decreto Agosto), ovvero, in alternativa, anche dopo il 14 agosto. Ciò a condizione che i periodi di integrazione decorrano in data anteriore al 13 luglio, non rilevando in questo caso il fatto che i trattamenti di integrazione salariale possano avere uno sviluppo, seppur parziale, dopo il 12 luglio.
Al riguardo, è stato altresì evidenziato che i trattamenti di integrazione salariale sono richiesti in relazione alle singole unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro (matricola INPS), e pertanto lo stesso potrà operare la scelta tra ricorso all’ammortizzatore sociale e esonero contributivo per singola unità produttiva.
La misura dell’incentivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e altre contribuzioni minori (quali, ad esempio, il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”) – non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 e prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.
L’importo complessivo dell’incentivo così ottenuto deve essere riparametrato e applicato su base mensile (nel limite massimo della contribuzione astrattamente dovuta nel mese dal datore di lavoro beneficiario) per un periodo di massimo 4 mesi e, comunque, entro il termine ultimo di fruizione del 31 dicembre 2020.
Infine, l’Istituto ha precisato che l’esonero contributivo di cui si tratta è subordinato, oltre al rispetto (i) delle condizioni previste per l’accesso a tutti i benefici di natura contributiva nonché (ii) del divieto di licenziamento previsto dall’articolo 14 del Decreto Agosto, al benestare della Commissione europea.
Infatti, essendo rivolto ad una specifica platea di destinatari si configura nell’alveo degli “aiuti di Stato” per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione europea, come anche sottolineato dalla nota dell’INL del 16 settembre 2020, n. 713.
Per l’effettiva applicazione del beneficio si resta dunque in attesa della necessaria autorizzazione della Commissione Europea oltre che delle successive istruzioni operative da parte dell’INPS.