Il CCNL Autostrade e trafori (Concessionari) dispone che, entro il mese di febbraio 2021, il datore di lavoro eroghi ai lavoratori in forza al 25 novembre 2020 un importo indennitario, comprensivo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e della contribuzione Inail, per ciascuna ora di mancata prestazione e collocazione in CIG con causale COVID-19.
Il fondo EBINAT procederà poi a corrispondere a ciascuna azienda la somma derivante dal numero di ore di cassa integrazione COVID-19 moltiplicate per l’importo orario corrispondente a ciascun livello secondo quanto indicato nella tabella che segue.
Livello di inquadramento |
Importo orario da corrispondere |
A |
Euro 19,83 |
A1 |
Euro 16,85 |
B |
Euro 14,48 |
B1 |
Euro 12,51 |
C |
Euro 10,47 |
C1 |
Euro 9,25 |
D |
Euro 5,88 |
2. CCNL Istituzioni socio-assistenziali (UNEBA): una tantum
Al personale in forza al 1° febbraio 2021 che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di una tantum secondo gli importi sotto riportati.
Livello |
Importo da corrispondere |
Quadro |
Euro 133,33 |
1 |
Euro 125,4 |
2 |
Euro 118,25 |
3S |
Euro 109,52 |
3 |
Euro 105,55 |
4S |
Euro 100,00 |
4 |
Euro 96,83 |
5S |
Euro 95,24 |
5 |
Euro 92,86 |
6S |
Euro 90,48 |
6 |
Euro 88,10 |
7 |
Euro 81,75 |
3. CCNL Case di cura private – personale medico (ARIS): una tantum
Il CCNL Case di cura private – personale medico (ARIS) riconosce ai dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di diritto privato aderenti ad ARIS, assunti prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data del 7 ottobre 2020, un importo netto a titolo di una tantum pari ad Euro 2.500,00. Questo importo ha la finalità di sopperire al disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL stesso.
L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.
4. CCNL Servizi postali appaltati: una tantum
Ai sensi del CCNL servizi postali appaltati nel mese di febbraio 2021 i datori di lavoro dovranno erogare ai lavoratori in forza al 14 luglio 2020 la tranche dell’importo riconosciuto a titolo di una tantum.
L’ammontare dell’una tantum, determinato analiticamente dal CCNL stesso e parametrato per ciascun livello di inquadramento, deve essere corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono stati i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 luglio 2020 e riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
Le prossime tranches interesseranno i mesi di agosto e dicembre 2021.