Novità e Rinnovi CCNL

Febbraio 2024: novità e rinnovi CCNL

26 Gennaio 2024
  1. CCNL CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA) – Retribuzione  

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10) vengono sostituiti da flex benefits per un importo di Euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. 

  1. CCNL GRAFICI EDITORIALI (PICCOLA INDUSTRIA) Retribuzione 

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10) vengono sostituiti da flex benefits per un importo di Euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. 

  1. CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI – ANASTE/CONFSAL– Assegno ad personam   

A copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. è corrisposto un importo a titolo di una tantum, pari, ad Euro 300,00 (trecento/ 00). Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del C.C.N.L. 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa durante il periodo 2020 – 2022, secondo i seguenti scaglioni; 

– assunzione nel corso del 2020: Euro 300; 

– assunzione nel corso del 2021: Euro 200; 

– assunzione nel corso del 2022: Euro 100. 

Tali importi sono erogati in 15 rate mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da gennaio 2023 fino a febbraio del 2024. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 

  1. CCNL OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)– Elemento di garanzia retributiva 

L’importo dell’E.G.R., pari a 230,00 Euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente. 

L’importo dell’E.G.R. è elevato a 310,00 Euro lordi annui con decorrenza dall’anno 2024. 

L’importo dell’E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., va corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 

Va altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. 

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza. 

  1. CCNL PANIFICATORI – CONFCOMMERCIO – Elemento di garanzia retributiva 

Con Accordo del 25 settembre 2023, in applicazione dell’art. 11 bis “Elemento Perequativo Regionale” (dipendenti da Panifici ad indirizzo artigiano), è stato stabilito che ai lavoratori in forza alle Aziende di Panificazione ad indirizzo artigianale, prive di contrattazione di secondo livello e/o territoriale, vanno corrisposti gli importi definiti. 

  1. CCNL PANIFICATORI – CONFESERCENTI – Elemento di garanzia retributiva 

Con Accordo del 25 settembre 2023, in applicazione dell’art. 11 bis “Elemento Perequativo Regionale” (dipendenti da Panifici ad indirizzo artigiano), è stato stabilito che ai lavoratori in forza alle Aziende di Panificazione ad indirizzo artigianale, prive di contrattazione di secondo livello e/o territoriale, vanno corrisposti gli importi definiti 

  1. CCNL Pelli e Cuoio (Industria) – Elemento di garanzia retributiva 

L’importo dell’E.G.R., pari a Euro 230 lordi, uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente. 

L’importo dell’E.G.R. è elevato a Euro 310,00 lordi annui con decorrenza dall’anno 2024. 

L’importo dell’E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., va corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 

  1. CCNL Legno e arredamento (Piccola industria) – CONFAPI 

Le aziende comunicano mediante affissione nell’ultima settimana di gennaio 2024 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad Euro 35,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell’azienda entro il 28 febbraio 2024. La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc. …) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al comma 1 e il 30 aprile 2024. 

  1. CCNL Meccanici (Piccola industria) – CONFAPI 

A decorrere dall’anno 2022, le aziende mettono a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare del valore di Euro 200,00 da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. 

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda mette effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. 

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente C.C.N.L. secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni  2022, 2023 e 2024. 

  1. Aumento dei minimi retributivi dal 1° febbraio 2024 

A decorrere dal 1° febbraio 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL: 

  • CCNL Chimici farmaceutici (Industria); 
  • CCNL Doppiatori; 
  • CCNL Faconisti (Anpit-Cisal); 
  • CCNL Recapiti.  

TAG:
Scopri le soluzioni HR
pensate per te