L’utilizzo di bonus e stock option come sistema premiante da parte delle imprese che operano nel settore finanziario è stato ulteriormente disincentivato dal D.L. n. 98/2011. Ciò, attraverso un inasprimento della disciplina fiscale delle stock option e dei bonus corrisposti a dirigenti e manager di banche e altri intermediari finanziari di cui all’art. 59 del TUB, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento. La nuova norma dispone, infatti, che l’addizionale del 10% trovi applicazione sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione. Precedentemente, invece, il prelievo aggiuntivo dell’IRPEF trovava applicazione solo limitatamente all’ammontare che eccedeva il triplo della parte fissa della retribuzione. Tale previsione si applica ai bonus e alle stock option percepite a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire dal 17 luglio 2011, giorno successivo di pubblicazione della L. n. 111/2011.
(Fonte il Sole 24 Ore)