Il Fondo Nuove Competenze (“FNC”) è stato istituito dal D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) e rifinanziato, in seguito, dal D.L. 104/2020 (“Decreto Agosto”) allo scopo di sostenere economicamente i datori di lavoro che attivano percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di nuove o maggiori competenze da parte del proprio personale dipendente. I datori di lavoro beneficiari possono vedersi rimborsato il costo delle ore di lavoro destinate a percorsi formativi, comprensivo degli oneri contributivi di natura previdenziale e assistenziale.
I requisiti richiesti ai datori di lavoro beneficiari
L’accesso al FNC è riservato a tutti i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro a livello aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale ovvero con le loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Tali accordi devono individuare:
Inizialmente, la scadenza per la stipula degli accordi e la presentazione della relativa domanda all’ANPAL era fissata al 31 dicembre 2020: tale termine è stato esteso al 30 giugno 2021 ad opera del Decreto interministeriale emanato il 22 gennaio 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ripreso dal Decreto direttoriale ANPAL n. 69 del 17 febbraio scorso.
Le modalità di accesso al fondo
Le domande di accesso al FNC possono essere presentate dal 18 gennaio scorso sul portale istituzionale dell’ANPAL e devono essere inviate entro la menzionata scadenza del 30 giugno: al fine di inviare l’istanza, il datore di lavoro deve accedere tramite il proprio SPID o, in alternativa, delegando un intermediario.
All’interno del portale dell’ANPAL, il rappresentante legale dell’azienda – o il suo delegato – è tenuto a fornire le varie informazioni richieste al fine della presentazione dell’istanza. Nello specifico, è necessario inserire i dati anagrafici del datore di lavoro, i dati quantitativi attinenti al progetto di formazione da avviare e il dettaglio dei documenti obbligatori richiesti, quali (i) l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con le rappresentanze sindacali, (ii) il progetto di sviluppo delle competenze dei dipendenti e (iii) l’elenco dei dipendenti coinvolti.
In caso di società facenti parte del medesimo gruppo, è possibile presentare un’istanza cumulativa da parte della società capogruppo.
L’istanza sarà esaminata dall’ANPAL secondo il criterio cronologico di presentazione e si riterrà accolta per silenzio assenso decorsi 10 giorni dal suo invio. Il datore di lavoro istante potrà consultare lo stato di lavorazione della stessa direttamente sul portale web dell’ANPAL.
Qualora la documentazione aziendale risultasse incompleta, l’ANPAL invierà all’istante una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Questi, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell’ANPAL, dovrà provvedere a trasmettere quanto richiesto, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione. L’istanza sospesa per decorrenza del termine di 10 giorni sarà riattivata al momento dell’eventuale e successiva presentazione della documentazione necessaria.
La realizzazione del progetto formativo e l’erogazione del contributo
In generale, i percorsi formativi – della durata massima di 250 ore per lavoratore – dovranno essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione della domanda inviata all’ANPAL.
Il contributo verrà corrisposto al datore di lavoro – fino ad esaurimento fondi – dall’INPS, in due distinte soluzioni: un’anticipazione pari al 70% del contributo globale e un secondo versamento a saldo. Quest’ultimo potrà essere richiesto dal datore di lavoro nei 40 giorni successivi al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei dipendenti.