L’accordo sindacale raggiunto a livello nazionale mercoledì 23 settembre 2009 da Confcommercio, Filcams, CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, in attuazione dell’art. 49, comma 5-ter, D.Lgs. n. 276/03 come modificato dalla Legge n. 133/08, introduce la c.d. “formazione esclusivamente aziendale”.
L’accordo sindacale raggiunto a livello nazionale mercoledì 23 settembre 2009 da Confcommercio, Filcams, CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, in attuazione dell’art. 49, comma 5-ter, D.Lgs. n. 276/03 come modificato dalla Legge n. 133/08, introduce la c.d. “formazione esclusivamente aziendale”: in caso di assunzione di un apprendista, infatti, i datori di lavoro potranno gestire integralmente la formazione dei lavoratori senza ricorre ai finanziamenti pubblici e senza applicare la normativa a carattere regionale. Per erogare la formazione il datore dovrà avvalersi di profili con competenze idonee al percorso professionale dell’apprendista: figure interne o esterne all’azienda, o anche il datore di lavoro. L’accordo sindacale raggiunto a livello nazionale, inoltre, deroga al vincolo delle 120 ore annue: è ammesso, infatti, che la formazione vada da 240 ore per tutta la durata del rapporto (inquadramento fino al sesto livello) a 400 ore per il lavoratore con inquadramento finale al II livello, in possesso di laurea. A breve le parti firmatarie dell’accordo del 23 settembre scorso dovranno definire i “contenuti professionalizzanti” della formazione esclusivamente aziendale.