L’INPS, con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero prima del 1° gennaio 1996 per gli iscritti alla Gestione Separata.
I periodi di contribuzione maturati all’estero prima del 1° gennaio 1996 sono considerati validi per il conseguimento della pensione in regime internazionale. Tuttavia, la valorizzazione avviene esclusivamente sulla base dei contributi versati nella Gestione Separata, applicando i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e le disposizioni del sistema contributivo.
Questi periodi assicurativi possono essere riconosciuti se maturati in Paesi:
È importante sottolineare che la totalizzazione è possibile solo se, in Italia, l’iscritto ha maturato nella Gestione Separata il minimo contributivo richiesto, ossia 52 settimane secondo la normativa UE o quanto previsto dalle singole Convenzioni bilaterali.
Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia:
Questi requisiti sono soggetti agli adeguamenti legati all’aspettativa di vita.
Se i periodi di lavoro all’estero sono interamente successivi al 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione Separata in regime internazionale viene calcolata secondo i requisiti del sistema contributivo.
Nel caso in cui l’assicurato sia iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi esteri antecedenti al 1996 possono essere utilizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale, avvalendosi degli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana.