Nel mese di giugno deve essere corrisposto il premio di produzione relativo all’anno 2021, verificate le condizioni per la corresponsione previste dal CCNL.
A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota di contribuzione alla previdenza complementare prevista dal CCNL (Fondo Astri) è incrementata di un ulteriore 0,5%.
Nel mese di giugno deve essere erogato l‘elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) di ammontare pari ad Euro 240. L’importo dell’E.G.R. – da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR – è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. È riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con le competenze del mese di giugno 2022 è riconosciuto un importo annuo di 170 Euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di gruppo aziendale o di unità produttiva. Resta inteso che i beneficiari nel corso del 2021 non devono aver percepito altri trattamenti economici collettivi, comunque, soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL.
Con le competenze del mese di giugno 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato:
è riconosciuta con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo un importo di Euro 100,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento di garanzia retributiva di 190 Euro lordi annui deve essere erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
Nel mese di giugno deve essere corrisposto ai lavoratori l’elemento distinto della retribuzione (“E.D.R.”) pari all’8% della retribuzione tabellare annua vigente, a condizione che si sia già proceduto alla ridefinizione dei trattamenti integrativi aziendali in essere al 1° gennaio 2019.
L’E.D.R. viene erogato su base annua, matura da gennaio a dicembre di ogni anno e spetta in proporzione alla durata ed alla tipologia di rapporto di lavoro in essere.
Con le competenze del mese di giugno i datori di lavoro devono erogare il premio annuale ai dipendenti in forza al 1° gennaio 2022, nella misura determinata dal CCNL, parametrato per ciascun livello.
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno – nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL – è corrisposta a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a Euro 485, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.
A decorrere dal 1° giugno 2022, inoltre, con riferimento ai lavoratori di nuova adesione al fondo Cometa e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell’anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza.
Inoltre, al 1° giugno di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari ad Euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso.
I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.
A decorrere dal mese di giugno 2022, il contributo paritetico a carico di azienda e lavoratori pari all’1,5% viene elevato di 0,30 punti percentuali.
A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022, inclusi gli apprendisti.
I lavoratori coinvolti conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.
Con la retribuzione del mese di giugno 2022, inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere una cifra lorda pari ad Euro 250,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
La disposizione trova applicazione nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi, comunque, soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione).
Infine, entro il mese di giugno 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200,00 Euro da utilizzare entro il 31 maggio 2023.
Le imprese che non hanno definito accordi per la contrattazione di secondo livello con le OO. SS. firmatarie del CCNL e, fatti salvi accordi di miglior favore, corrispondono ai lavoratori in servizio al 1° gennaio di ogni anno, quale il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, con la retribuzione del mese di giugno una mensilità aggiuntiva pari a:
A decorrere dal 1° giugno 2022 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
Nel mese di giugno 2022 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai sensi dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: