Scompare il lavoro a progetto e rinasce – seppure dentro confini più stretti di quelli preesistenti – la collaborazione coordinata e continuativa. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “codice dei contratti”, saranno abrogate tutte le norme che oggi regolano il lavoro a progetto (restando in vita, fino alla loro scadenza, i contratti in corso). Tra le altre cose, per evitare che si ripetano gli abusi del passato, la nuova disciplina stabilisce che, dal 1° gennaio 2016, per i rapporti di collaborazione (salvo i casi per i quali la legge prevede delle deroghe) si “applica” la disciplina del lavoro subordinato, in presenza di alcuni indicatori specifici. Tale presunzione opera quando la prestazione del collaboratore ha carattere esclusivamente personale (resa, cioè, senza un’organizzazione di impresa) e si svolge in maniera continuativa nel tempo. Inoltre è necessario che le modalità di esecuzione della prestazione siano «organizzate dal committente». L’inesistenza dei requisiti che rendono applicabile la presunzione di subordinazione può essere oggetto di certificazione presso le sedi previste dal D.lgs. 276/2003.
(Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2015, pag. 44)