Il patto di solidarietà d’intesa con i sindacati anche per le aziende fino a 15 dipendenti
13 Novembre 2009
In seguito alla modifica introdotta all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993 dalla Legge n. 33/2009, le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria possono ricorrere al contratto di solidarietà
In seguito alla modifica introdotta all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993 dalla Legge n. 33/2009, le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria possono ricorrere al contratto di solidarietà sia per evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità, sia per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. In ogni caso per arrivare al contratto di solidarietà è necessario l’accordo sindacale sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative. Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 22114/09, ha altresì precisato che per le suddette aziende l’accordo sindacale deve precisare che il ricorso alla solidarietà è volto ad evitare licenziamenti plurimi individuali.