L’INAIL, con nota n. 6464/2010, in materia di prestazioni occasionali accessorie, precisa che il valore di un buono lavoro (voucher) non va necessariamente riferito ad un’ora di prestazione. Ciò, poiché manca un riferimento normativo specifico che riconduca il buono lavoro ad una retribuzione minima oraria. Pertanto, la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia di committente e prestatore, che saranno liberi di contrattare il compenso rapportandolo sia all’unità temporale sia al raggiungimento di un risultato. L’Istituto precisa altresì che la comunicazione di attivazione del rapporto va effettuata una sola volta anche se lo stesso si svolge con ciclicità settimanale, mensile o annuale e anche se all’interno del periodo esistono giornate non interessate all’attività. Pertanto, viene esclusa la necessità di effettuare una comunicazione per ogni episodio lavorativo e il committente dovrà procedere con le opportune variazioni solo se cambia il periodo comunicato in precedenza.
(Fonte Il Sole 24 Ore)