L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’”INL”), con la nota n. 856 del 19 aprile 2022, ha diramato un vademecum attinente all’ambito di applicazione della “maxi-sanzione” per lavoro sommerso, regolata dall’articolo 3 del Decreto-legge n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2002. Con tale fattispecie si intende l’impiego, da parte di un datore di lavoro, di personale in assenza delle necessarie comunicazioni obbligatorie agli enti, nonché di qualsivoglia assicurazione previdenziale, assistenziale e anti-infortunistica.
L’impianto sanzionatorio
L’INL, nella propria nota, evidenzia come il regime sanzionatorio applicabile al datore di lavoro, in virtù delle ultime revisioni normative, è stato graduato per fasce in base alla durata del comportamento illecito, inteso come impiego di lavoro sommerso o “nero”. La sanzione così determinata è stata aumentata del 20% ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d), della Legge n. 145/2018. Attualmente la sanzione è, quindi, determinata come di seguito:
- da Euro 1.800 a Euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da Euro 3.600 a Euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da Euro 7.200 a Euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Inoltre, in forza dell’art. 3, comma 3-quater, le sanzioni sono aumentate di un ulteriore 20% in caso di impiego di:
- lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza.
Per completezza si segnala che la Legge di bilancio 2019 ha previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).
La diffida a regolarizzare
L’INL continua, nel proprio vademecum, illustrando come il D.Lgs. n. 151/2015 abbia reintrodotto la “diffidabilità” della maxi-sanzione al fine di “promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi”.
In merito, nella nota vengono delineate tre distinte ipotesi:
- regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza, a cui il datore di lavoro può ottemperare nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico ad alcune precise condizioni, ossia (i) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e (ii) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore ai tre mesi;
- regolarizzazione del rapporto di lavoro per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in “nero”, cui è possibile ottemperare nel termine di 45 giorni con dimostrazione di:
- rettifica della data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
- pagamento dei contributi e premi;
- pagamento delle sanzioni in misura minima;
- regolarizzazione di lavoratori in “nero” non in forza all’atto dell’accesso ispettivo, analoga alla precedente.
I casi di esclusione
La nota illustra, altresì, che la “maxi-sanzione” non si applica tutte le volte in cui “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso”.
Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la “maxi-sanzione” nei casi di:
- intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
- differente qualificazione del rapporto di lavoro.
Per “intervenuta regolarizzazione” l’INL intende i casi in cui:
- il datore di lavoro abbia proceduto ad effettuare entro la scadenza del primo adempimento contributivo (cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro) anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Restano fermi i successivi e i conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione;
- il datore di lavoro, scaduto il termine del primo adempimento contributivo, abbia:
- denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali e
- effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile prevista per il caso di omissione contributiva. Il tutto, previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio della prestazione.