Osservatorio

INL: Tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro – chiarimenti

20 Aprile 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha emanato la nota n. 453/2023, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere il ricorso ex articolo 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

Normativa di riferimento

Il tirocinio, c.d. anche “stage”, non si prefigura come un rapporto di lavoro subordinato, in quanto la causa del contratto è la mera finalità formativa che consenta al tirocinante di svolgere temporanee esperienze nel mondo del lavoro al fine di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze professionali e proporsi per future assunzioni. Allo stesso tempo, lo stage è un’occasione per il datore di lavoro di formare, secondo le proprie esigenze, una potenziale risorsa da impiegare successivamente nell’ambito della propria organizzazione.

Al fine di tutelare le modalità di utilizzo di tale forma contrattuale, la Legge n. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”), con l’articolo 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare della forma contrattuale in trattazione.

La normativa in esame ha previsto che, per i tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, sia applicabile il trattamento sanzionatorio disposto dall’articolo 1 comma 723, nel caso in cui il tirocinio risulti svolto in modo fraudolento. Perché si configuri “la fraudolenza” è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori dipendenti nella veste fittizia di tirocinanti.

Il regime sanzionatorio

In particolare, il comma 723 dell’articolo già menzionato, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e che non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la comminazione della sanzione dell’ammenda pari a Euro 50,00 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Resta ferma la possibilità, oltre alla comminazione della sanzione, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. A fronte della prescrizione impartita dal personale ispettivo, ove il soggetto ospitante ottemperi e paghi la sanzione, il reato viene estinto in via amministrativa.

Per quanto riguarda la corretta definizione della sanzione applicabile, alla luce dei principi di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, c.p. nonché degli orientamenti giurisprudenziali in merito, si deve ritenere che il reato di cui al comma 723 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con relativa applicazione della sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.

Ultime novità in merito

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in trattazione, torna ad occuparsi della novellata disciplina in tema di tirocinio, con particolare riguardo agli aspetti sanzionatori introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

Verificato il regime sanzionatorio applicabile al non conforme utilizzo del rapporto di tirocinio, dunque, l’INL ha inteso chiarire quali possano essere i rimedi esperibili dal soggetto ospitante e se, il medesimo, possa o meno promuovere un ricorso ex articolo 17 al fine di verificare l’effettiva presenza, nell’esecuzione di un tirocinio, di un rapporto di lavoro subordinato.

È bene precisare che, a norma dell’articolo 17 del D. Lgs n. 124/2004, il Comitato per i rapporti di lavoro è chiamato a effettuare valutazioni in merito ai ricorsi amministrativi «avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro».

Nonostante quanto previsto dalla normativa, per il caso in specie, l’Ispettorato ha inteso escludere la possibilità di ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro al fine di evitare sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale. Infatti, la diversa qualificazione del rapporto di lavoro in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria.

Peraltro, già con la nota n. 1551/2021, era stata esclusa, da parte dell’Ispettorato, la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza alcun effetto costitutivo di un rapporto di lavoro atteso che, anche in questo caso, la scelta di agire giudizialmente per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 29 e 4-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, è sempre devoluta al lavoratore interessato.


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