L’INPS, con messaggio n. 20024/2010, ha affermato che nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di CIG in deroga per un periodo superiore a dodici mesi con una interruzione tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, per determinare la percentuale di abbattimento vanno considerati soltanto i periodi, anche non continuativi, successivi al 1° gennaio 2009. Se, invece, non vi è stata interruzione, i periodi di proroga andranno tutti sommati.
(Fonte Il Sole 24 Ore)