l’Inps, con messaggio n. 2939/2013, ha precisato che il termine di 30 giorni, stabilito dall’art.9 L. n.164/1975 per l’impugnazione delle decisioni di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte delle commissioni provinciali, è ordinatorio e non perentorio. I ricorsi possono, quindi, essere presentati anche dopo i termini previsti dalle norme vigenti, purché non sia intervenuta la prescrizione per esercitare il diritto all’azione giudiziaria.
(Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2013, pag. 19)