L’INPS, con messaggio n. 8097/10, ha illustrato le modalità di redazione dell’Uniemens relativo al recupero del trattamento di Cigs per i contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, D.L. n. 726/84 (L. n. 863/84). Il pagamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà (in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, pari all’80% della retribuzione persa per la contrazione dell’orario) va eseguito al netto della ritenuta del 5,84% e non è soggetta al tetto massimo previsto per la Cigs.
I datori di lavoro, ai fini dell’esposizione nell’Uniemens dell’importo dell’integrazione posta a conguaglio nella misura del 60% della retribuzione persa, possono attenersi alle modalità già in uso. Per quanto riguarda invece il conguaglio della sola maggiorazione del 20%, relativa a periodi di paga arretrati dell’anno 2010, deve essere indicato nell’elemento “CausaleCongCIGS” il codice G704 e valorizzato nell’elemento “ImportoCongCIGS” l’importo posto a conguaglio.
(Fonte Il Sole 24 Ore)