L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha fornito chiarimenti sulle modalità di pagamento e sulla quantificazione del contributo ASpI. In particolare, l’istituto chiarisce che il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. L’ammontare mensile del contributo è pari a 40,3167 euro. Per i dipendenti con un’anzianità superiore a 3 anni, il contributo massimo dovuto è pari a 1.451,40 euro, per il 2013. Nel documento l’istituto di previdenza fornisce ad aziende e intermediari i criteri e le modalità per il pagamento del contributo che colpisce le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi a partire da gennaio 2013. A decorrere dal prossimo mese di aprile, il contributo andrà pagato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda le risoluzioni verificatesi nei primi tre mesi dell’anno, i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento entro il 17 giugno 2013. Con riferimento alla quota da versare, l’istituto di previdenza precisa che la stessa va riproporzionata in tutti i casi in cui la durata del rapporto sia inferiore a 12, 24 o 36 mesi. Ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, vanno computati per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni di calendario. I periodi di fruizione del congedo straordinario ex D.Lgs n. 151/2001 non entrano nel computo dell’anzianità; in quest’ultima vanno inclusi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a termine si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se il datore di lavoro ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale ASpI (1,40% in quanto ha provveduto a stabilizzare il lavoratore). Il versamento va effettuato in unica soluzione. Il contributo è dovuto, infine, sia per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione, sia nelle procedure di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro conclusesi con esito positivo.
(Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2013, pag. 22)