L’INPS, con messaggio n. 25602/10, ha chiarito che l’esenzione contributiva applicabile ai piani azionari riguarda anche quelli che prevedono l’attribuzione di azioni “limitate” o di diritti alla futura assegnazione di azioni. L’Istituto spiega che la normativa di riferimento – rappresentata dall’art. 82 comma 24-bis del D.L. 112/2008 – prevede la non imponibilità contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio, dopo il 25 giugno 2008, di piani di stock option e precisa che in assenza di una definizione legale di stock option il regime di esenzione possa trovare applicazione non soltanto ai piani che prevedono l’attribuzione di diritti di opzione ma anche a quelli che prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dai piani stessi, un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito. Restano, infine, esclusi i piani di incentivazione con corresponsione in denaro del valore delle azioni.
(Fonte Il Sole 24 Ore)