L’INPS, con il messaggio n. 28997/2010, ricorda che, in caso di accertamento, se un’impresa attiva si è espressamente rifiutata di anticipare le indennità di malattia, maternità, permessi e congedo straordinario provvederà a diffidare formalmente (a mezzo raccomandata A/Rc on posta elettronica certificata) il datore di lavoro ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all’Istituto, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Scaduto invano il termine, sarà la stessa INPS a pagare con la “massima tempestività”.
(Fonte Il Sole 24 Ore)