L’Inps con messaggio n.10000/2012 ha confermato che nelle ipotesi di ricongiunzione di contributi da un ente previdenziale ad altro ente, i contributi ricongiunti vengono equiparati a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e venendo valutati, ai fini pensionistici, in base alla normativa vigente nella gestione accentrante.
(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2012, pag. 24)