L’INPS, con messaggio n. 19273/2012, recependo due sentenze della Suprema corte di cassazione (n. 29237/2011 e n. 3836/2012), ha specificato che sia l’indennità di disoccupazione che l’indennità di mobilità partono dall’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, solo nei casi in cui quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Viceversa, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
(Italia Oggi, 28 novembre 2012, pag. 30)